Denominazioni e definizioni dell’olio d’oliva

Denominazioni e definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva secondo la normativa europea.

1. OLIO D’OLIVA VERGINE : olio ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, condizioni, segnatamente termiche che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Tali oli d’oliva sono oggetto della seguete classificazione e denominazioni:

a ) olio d’ oliva vergine extra: olio d’oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1g per 100g;

b ) olio d’oliva vergine (il termine << fino >>può essere usato nella fase della produzione e del commercio all’ingresso); di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2g per 100g;

c ) olio d’ olivavergine corrente: olio d’oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3g per 100g;

d ) olio d’oliva vergine lampante: olio d’oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico e superiore a 3,3g per 100 g;

2. OLIO D’OLIVA RAFFINATO: olio d’oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d’oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g;

3. OLIO D’OLIVA: olio d’oliva ottenuto da un taglio di olio d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g;

4. OLIO DI SANSA D’OLIVA GREGGIO: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d’oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura;

5. OLIO DI SANSA D’OLIVA RAFFINATO: olio ottenuto dalla raffinazione di oli di sansa d’oliva greggio ,la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g;

6. OLIO DI SANSA D’OLIVA: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g.